Facebook Twitter Linkedin
Consultinvest

Imposta sulle transazioni finanziarie

L'art. 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ai comma 491-499 prevede l'istituzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie, a partire dal 1° marzo 2013. Tale tributo si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato.

Nello specifico saranno soggette al novello prelievo impositivo (a carico del solo acquirente) tutte le transazioni su azioni di Società italiane aventi capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro, a prescindere dal Paese dal quale proviene l'ordine o del mercato in cui tali società sono quotate.

Inoltre, il tributo si applicherà anche alle operazioni riguardanti gli strumenti derivati aventi come sottostante gli strumenti di cui sopra, a partire dal 1° luglio 2013.

Aliquote e modalità di applicazione

L'aliquota prevista per le transazioni su azioni per il 2013 è dello 0,12% sul controvalore del saldo netto positivo di fine giornata.

Dal 2014 l'aliquota si ridurrà allo 0,10%. L'applicazione del tributo viene effettuata sul saldo netto di fine giornata relativo allo stesso strumento finanziario, cioè per le sole operazioni che a fine giornata generano un saldo positivo rispetto al saldo del giorno precedente. L'aliquota sale allo 0,22% (0,2% nel 2014), invece, per le azioni negoziate nei mercati cosiddetti 'non regolamentati'.

Sono escluse dal tributo, tra le altre, le operazioni di trasferimento di proprietà a seguito di successione o donazione.

Operazioni ad alta frequenza

Sono tali le operazioni, generate da un algoritmo informatico, di invio, modifica e cancellazione degli ordini che avvengono entro la soglia temporale di mezzo secondo. Il tributo è calcolato giornalmente ed è dovuto qualora il rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60%, con riferimento ai singoli strumenti finanziari.

Il tributo si applica quindi con aliquota dello 0,02% per singola giornata di negoziazione, sul valore degli ordini modificati e cancellati che eccedono la soglia del 60%.

Derivati

Per quanto riguarda i derivati la tassa entrerà in vigore dal 1° luglio 2013. L 'aliquota varierà per tipo di strumento.